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IO01 - Umanesimo Tecnologico
Studiare all’estero

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Statuto

Lo statuto Accademia delle Belle Arti SantaGiulia

Articolo 1. Finalità e attività dell’Accademia 
1. L’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, sita in via Nicolò Tommaseo 49, Brescia, è sede primaria d’istruzione per l’alta formazione e per la ricerca nel campo delle arti visive e delle discipline dello spettacolo. L’Accademia si propone per un’educazione integrale della persona nell’attuazione di un umanesimo cristiano cattolicamente ispirato. Promuove la cultura, la trasmissione e il progresso dell’espressione creativa contemporanea, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale e internazionale.
2. L’Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà d’insegnamento ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e dei principi generali fissati dalla normativa vigente. Nell’ambito delle proprie attività l’Accademia promuove ed organizza iniziative finalizzate alla formazione degli studenti, degli insegnanti e degli adulti. L’Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l’istituzione.
3. L’Accademia può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti visive e delle discipline dello spettacolo.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l’Accademia, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni dedicate, può aderire a iniziative, anche consortili, con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 2. Ordinamento della didattica
1. L’Accademia provvede a tutti i livelli d’istruzione e formazione nei settori di propria competenza, secondo quanto definito dal comma 1 del precedente articolo, in ossequio ai principi generali che regolano l’Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. L’Accademia rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio previsti dall’art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, dall’art. 3 del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, del D.M. 87 del 26/05/2009 e del D.M. 81 del 23/06/2011 ovvero i titoli di:
a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; 
c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; 
d) Diploma accademico di  formazione alla ricerca conseguito al termine   del   corso   di  formazione  alla  ricerca  nel campo corrispondente; 
e) Diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento. 
3. Sulla  base  di  apposite  convenzioni  l’Accademia SantaGiulia può rilasciare i titoli di cui al presente comma anche congiuntamente ad  altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale. 

Articolo 3. Natura giuridica 
1. L’Accademia SantaGiulia è promossa, retta e gestita dalla Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale - Onlus con sede in Brescia Via Cremona 99. Vengono perciò qui richiamati tutti gli articoli dello statuto della predetta Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale - Onlus e in particolare si sottolineano i seguenti passaggi: “Art.2 La cooperativa avrà la durata fino al 31 Agosto 2085 e potrà essere prorogata con deliberazioni dell’assemblea […]. Art.3. La Cooperativa non ha scopo di lucro […]. Art. 36 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. […] Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.”
2. L’Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell’ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalla iscrizione ai corsi tenuti dall’Accademia. Per gli investimenti l’Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. La gestione finanziaria dell’Accademia inizia il primo settembre di ogni anno e termina il trentuno agosto dell’anno successivo ed è conforme a quanto previsto dalla legge.

Articolo 4. Denominazione e segni distintivi 
1. Il logo dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia è costituito da una scritta orizzontale centrale con la dicitura HDEMIA e, in carattere più ridotto, SANTAGIULIA sopra e DI BELLE ARTI sotto.

Articolo 5. Organi dell’Accademia
1. Sono organi dell’Accademia:
- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore delegato
- Collegio Sindacale
- Direttore
- Vice Direttore
- Direttore di Sede
- Consiglio Accademico
- Collegio dei Professori
- Consulta degli Studenti
- Nucleo di Valutazione
- Comitato Tecnico Scientifico

Articolo 6. Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia. 
2. Il Presidente dell’Accademia è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale - Onlus.
3. Al Presidente vengono conferite deleghe dal Consiglio d’Amministrazione.
4. La rappresentanza spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente. 

Articolo 7. Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre ad undici, eletti dall’Assemblea dei soci dell’Ente gestore dell’Accademia ed è il Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore. Il Consiglio di Amministrazione convoca e/o consulta il Direttore, uno o più docenti e un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli Studenti per le determinazioni inerenti i servizi e le attività didattiche, progettuali e di ricerca dell’Accademia. Il Consiglio di Amministrazione riceve e valuta le richieste ad esso indirizzate da parte della componente docenti e studenti. 
2. Il Consiglio di Amministrazione, elegge il Presidente ed il Vice-Presidente dell’Accademia. In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione:
a) approvare lo Statuto e i regolamenti di gestione interna;
b) definire la programmazione della gestione economica dell’Accademia;
c) approvare il bilancio d’esercizio;
d) vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituzione mirando a favorire le esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dalle linee programmatiche definite dal Consiglio Accademico; 
e) deliberare la partecipazione dell’Accademia a forme associative, anche di natura consortile, con altre Istituzioni nonché la costituzione e la partecipazione a fondazioni;
f) ratificare il regolamento didattico approvato dal Consiglio Accademico;
g) deliberare su ogni altra materia che non rientri nella competenza degli altri organi dell’Accademia.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato anche a mezzo telefax o altro mezzo informatico, almeno cinque giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice quale che sia il numero dei presenti. 
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cesseranno dalla carica, saranno sostituiti da parte di coloro che li hanno nominati o designati e resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi.

Articolo 8. L’Amministratore delegato
1. L’Amministratore delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione e provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell’Accademia e alla gestione del personale.
3. Cura l’osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza.
4. Provvede all’acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi. 
  5. Sovrintende, in collaborazione con le strutture competenti, alla programmazione e gestione delle attività di marketing e di comunicazione strategica.
6. Ha la rappresentanza dell’Accademia per tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.
7. Esercita la funzione disciplinare sul personale tecnico-amministrativo.

Articolo 9. Collegio sindacale 
1. Il Collegio Sindacale è il Collegio sindacale dell’Ente gestore e si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei soci dell’Ente gestore dell’Accademia. Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. 
2. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 10. Il Direttore
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra docenti e responsabili interni o professionisti esterni, con comprovate esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. Il mandato del Direttore è triennale.
2. Il Direttore è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell’Accademia e dell’autonomia della sua ricerca artistica.
3. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, artistico, scientifico dell’Accademia e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica.
4. Il Direttore in particolare:
a. convoca e presiede il Consiglio Accademico del quale stabilisce l’ordine del giorno;
b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, stipulare convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo specifico fine. Presenta al Ministero le relazioni periodiche e i piani previsti dalla legge inerenti la didattica, la ricerca e la produzione artistica;
c. esercita l’autorità disciplinare sugli studenti e i docenti secondo la normativa vigente;
d. definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l’organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
e. nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulla copertura finanziaria, consulenti esterni per la ricerca e la didattica qualora non vi si possa far fronte tramite le strutture dell’Accademia;
f. provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica del successivo Consiglio Accademico.

Articolo 11. Il Vice Direttore 
1. Il Vice Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora con il Direttore per la corretta erogazione dell’attività didattica dell’Accademia supportandolo nella progettazione dei corsi e delle scuole, monitorando l’andamento delle attività e sostituendo il Direttore nelle sue funzioni in caso di assenza.

Articolo 12. Il Direttore di Sede 
1
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 Il Direttore di Sede viene nominato dal Consiglio d’Amministrazione. Coordina d’intesa con la Direzione l’organizzazione di tutte le attività di marketing e di pubbliche relazioni interne ed esterne all’Accademia, al fine di rafforzarne e potenziarne l’immagine. E’ responsabile del funzionamento della sede, della logistica e dei servizi amministrativi.

Articolo 13. Consiglio Accademico
1. Il Consiglio Accademico è composto dai seguenti membri: 
a) Il Direttore dell'Accademia e l'eventuale Vice direttore
b) i Coordinatori dei Dipartimenti di cui al successivo art. 19;
c) i Coordinatori delle Scuole, di cui al successivo art. 19;
d) due studenti dalla Consulta degli studenti di cui al successivo art. 15.
2. Il Consiglio Accademico svolge le seguenti funzioni:
a) coadiuva la direzione nel determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dai regolamenti ministeriali emanati in base all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il regolamento didattico;
3. In caso di parità di voti il voto del Direttore dell'Accademia ha valore doppio. 

Articolo 14. Collegio dei Professori 
1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, dall’eventuale Vice direttore e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico, fornendo pareri in ordine alle linee di indirizzo rispetto all’attività didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica dei Dipartimenti e delle Scuole. Esso viene convocato, di norma, almeno due volte ogni anno accademico.

Articolo 15. Consulta degli Studenti 
1. La Consulta degli Studenti è composta da un numero minimo di tre studenti, sino ad un massimo di 11 membri, in linea con quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132. In particolare, la Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti ogni tre anni dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo, in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
La Consulta nomina due suoi rappresentanti per la partecipazione al Consiglio Accademico. In caso di mancata presentazione di almeno due liste di candidati concorrenti i membri della Consulta, sentito il parere degli interessati, potranno essere nominati dalla Direzione.
2. La Consulta degli Studenti esprime pareri sui regolamenti interni dell’Accademia per quanto concerne gli argomenti e le materie di sua pertinenza.
3. La Consulta degli Studenti esercita anche funzioni di carattere propositivo, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. La Consulta degli Studenti esprime parere obbligatorio su questioni comunque attinenti l’attuazione dei principi relativi al diritto allo studio, alla tutela degli iscritti, all’organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e d’ogni altro servizio fornito dall’Accademia nell’interesse della componente studentesca.
5. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza tra i propri membri il Presidente, rappresentante di riferimento dell’organo che rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.

Articolo 16. Nucleo di Valutazione 
1Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre membri di comprovata esperienza professionale, con competenze differenziate ed in maggioranza esterni, aventi una qualificazione nel campo della valutazione, scelti tenendo conto delle linee guida definite dall’ANVUR. I membri sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. 
2. È compito del Nucleo di Valutazione verificare l’aderenza dei risultati rispetto agli obbiettivi prefissati. In particolare:
a. valutare i risultati complessivi dell’attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando l’utilizzo ottimale delle risorse;
b. acquisire periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale
c. redigere una relazione annuale.
3. L’Istituzione assicura al Nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica 3 anni accademici.

Articolo 17. Il Comitato Tecnico Scientifico 
1. 
Il Direttore, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, nomina un Comitato Tecnico Scientifico costituito da personalità autorevoli del mondo dell’imprenditoria, dell’università e dell’arte in numero variabile al fine di creare un legame di continuità tra generazioni diverse, esercitare funzioni consultive di carattere generale di elaborare idee guida nei campi dell’arte, della cultura e del rapporto con il territorio, formulare proposte di innovazione, monitorare il profilo culturale dell’Accademia.

Articolo 18. Regolamento didattico dell’Accademia 
1. Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento didattico, redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con Decreto del Direttore. 

Articolo 19. I Dipartimenti e le Scuole
1. L’organizzazione dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia è articolata in Dipartimenti e Scuole. Il numero, la tipologia e la funzione dei Dipartimenti e delle Scuole sono definiti dal Regolamento didattico, nel rispetto della normativa ministeriale di riferimento. 
2. Le attività didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione artistica delle Scuole sono coordinate e monitorate dai Coordinatori dei Dipartimento, dai Coordinatori e dai Tutor di Scuola nominati annualmente dal Direttore.

Articolo 20. Biblioteca 
1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell’Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e potrà essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva l’importante patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell’Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per assecondare le esigenze didattiche secondo i criteri d’indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.
2. L’organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Potrà essere altresì prevista la istituzione di forme tecnologiche di catalogazione e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica.  

Articolo 21. Autonomia regolamentare dell’Accademia
1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi. l’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:
a.    Statuto d’Accademia;
b.    Regolamento Didattico;
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio Accademico e va ratificato dal Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 22. Inizio dell’Anno Accademico e suo calendario 
1. L’Anno Accademico inizia di norma ad ottobre e termina con la chiusura delle sessioni di esami e di diploma ai sensi di quanto previsto dal Regolamento didattico.
2. Il calendario accademico è stabilito annualmente con decreto del Direttore.

Articolo 23. Pubblicità delle deliberazioni 
1.  Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto, lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell’Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modificazioni, nonché le iniziative culturali dell’Accademia devono essere rese pubbliche e accessibili a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 24. Trasparenza delle deliberazioni 
1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l’attività dell’Accademia, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1990 n. 241.

Articolo 25. Norme per il reclutamento 
1. Premesso l’obiettivo generale di stabilizzazione del corpo docenti attraverso la continuità nell’assegnazione degli insegnamenti, gli incarichi di docenza sono attribuiti annualmente sulla base dei corsi effettivamente attivati, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Accademia, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. In caso di attribuzione di cattedra a docenti diversi da quelli già incaricati in anni accademici precedenti o per la quale i docenti già assegnatari di altre discipline non presentino adeguato profilo, il Consiglio di amministrazione conferisce gli insegnamenti, attivando procedure di valutazione comparativa attraverso Bando di selezione. In tale eventualità, i Bandi contenenti la denominazione degli insegnamenti da conferire, i settori artistico-disciplinari di afferenza, gli specifici obiettivi didattici da conseguire e il monte ore complessivo, eventualmente ripartito in ore di didattica e ore di lavoro individuale guidato, regolarmente datati e firmati, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Accademia ed eventuali altri luoghi di pubblica consultabilità.
2. Le domande di partecipazione ai Bandi di selezione e valutazione comparativa, complete di tutta la documentazione dettagliata nel singolo Bando, vanno indirizzate al Direttore dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia e trasmesse all’indirizzo PEC accademiasantagiulia@certificazioneposta.it 
3. La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al Bando Pubblico sarà effettuata da una Commissione costituita dal Direttore, dal Vice Direttore e dai Coordinatori di Dipartimento.  La Commissione prenderà in esame i titoli di studio e le attività formative e professionali svolte dai candidati, come attestato dal curriculum artistico e professionale. Nel processo di valutazione può essere prevista l’intervista dei candidati. A seconda della specificità delle discipline e delle competenze e conoscenze richieste e per una più efficace selezione dei candidati, possono essere chiamati a supporto della Commissione anche docenti in servizio e/o esperti della materia.
Il conferimento dell’incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione che, in caso di ratifica della graduatoria stilata dalla Commissione per ciascun insegnamento da assegnare, conferisce l'incarico al primo docente di ciascuna graduatoria.
4. La Commissione, per procedere alla valutazione dei candidati, accerta i seguenti requisiti.
 - Possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca. Rientrano in questo ambito e sono oggetto di valutazione: la produzione artistica/scientifica e l'attività di ricerca documentata coerenti con il profilo artistico richiesto per la specifica docenza, l'attività professionale documentata con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento, le pubblicazioni edite con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento.
- Possesso di un adeguato profilo culturale. Rientrano in questo ambito e sono oggetto di valutazione: titolo di studio, pregressa attività di insegnamento nel settore disciplinare pertinente all'insegnamento indicato.
In caso di intervista, la Commissione procederà altresì alla valutazione di quanto segue:
- attitudine alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare;
- consapevolezza e/o condivisione del posizionamento identitario e dei valori dell’Accademia SantaGiulia.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Revisione dello statuto approvata dal Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale – ONLUS in data 20 febbraio 2023.

Accademia SantaGiulia - Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS - Via Cremona, 99 - 25124 Brescia
Num. Iscr. Reg. delle Imprese di Brescia e partita IVA: 02049080175 - R.E.A. 291386 - CAP. SOC. Euro 25.148,68
PEC: accademiasantagiulia@certificazioneposta.it

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